IL PRETORE Nella causa n. 717/96 r.l., promossa da Argenton Ernesto, + 77, con avv. Landi e Cristofari, ricorrenti; Contro FF.SS. S.p.a. con avv. Porceddu Cilione e Barila, convenuta, e l'INPS, con avv. Di Iorio Inail con avv. Consolo e Sicuso, chiamati in causa; O s s e r v a A scioglimento della riserva il g.l.; I. - Con ricorso depositato il 15 luglio 1996, 78 lavoratori, dipendenti ed ex dipendenti delle F.S. S.p.a. presso l'Officina grandi riparazioni di Vicenza (O.G.R.) esponevano di aver lavorato e/o di lavorare da oltre un decennio in ambienti di lavoro nei quali hanno subito esposizione alle fibre d'amianto. Esponevano che le FF.SS., anche se soggette all'assicurazione obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124/1965, non erano obbligate al pagamento dei contributi supplementari all'Inail (anche per l'esposizione all'amianto) ex art. 127, comma 1, n. 2) d.P.R. citato e cio' sino al 31 dicembre 1995 allorquando con legge n. 515/1995, art. 4, comma 14, la gestione della relativa assicurazione e' stata attribuita all'Inail. Riferivano di aver richiesto alle FF.SS. il ricoscimento dei benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992 (come modificato dalla legge n. 271/1993),e di aver sostanzialmente ricevuto risposta negativa da parte del datore di lavoro il quale negava l'applicabilita' della citata normativa ai dipendenti FF.SS. Chiedevano l'accertamento dell'esposizione all'amianto per tutto il periodo lavorativo presso le FF.SS., comunque ultradecennale, e per l'effetto il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, dalla legge n. 257/1992, con condanna delle FF.SS. ad applicare nei confronti dei ricorrenti i benefici pensionistici riconosciuti dalla predetta normativa. Si costituivano le FF.SS. S.p.a. eccependo l'inapplicabilita' della legge n. 257/1992 ai dipendenti della convenuta, adeguandosi a quanto affermato dal Ministero del tesoro che riteneva limitato il godimento dei benefici in esame ai lavoratori impiegati nel settore privatistico ed iscritti all'A.G.O. gestita dall'Inps. Formulava altresi' eccezioni processuali (nullita' del ricorso, carenza di interesse ad agire per la maggior parte dei ricorrenti). Concludeva per il rigetto del ricorso. Integrato il contraddittorio nei confronti di Inps e Inail, disposta C.T.U., depositate note, la causa veniva fissata per discussione; all'udienza di decisione della causa il g.l. si riservava circa la compatibilita' costituzionale della normativa in esame con riferimento ai dipendenti FF.SS. S.p.a. II. - L'art. 13, comma 8 della legge n. 257/1992 cosi' come modificato dall'art. 1, legge n. 271/1993 afferma: "per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5". Il comma 10, 2 periodo impone all'impresa, entro 30 gg. dalla richiesta Inps, di corrispondere al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per ciascun dipendente che ha usufruito del prepensionamento, un contributo pari al 30% degli oneri complessivi sostenuti dall'Inps per il predetto beneficio goduto dal lavoratore. L'interpretazione letterale di tali commi porta a concludere per l'applicazione del predetto beneficio previdenziale esclusivamente ai lavoratori (dipendenti ed ex dipendenti) di imprese private: cio' si evince dal riferimento, contenuto nel comma 8, al "periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'Inail". Il riferimento all'assicurazione obbligatoria Inail cui sono soggette le sole imprese private e non anche quelle pubbliche, e comunque non certo le FF.SS. (sino al 1 gennaio 1996), porta ad escludere che i dipendenti di tali datori di lavoro (e in particolare della convenuta) possono godere di tali benefici. Anche dal comma 10 si evince che il legislatore ha avuto presente nell'elaborare l'art. 13, il settore privato imponendo ai datori di lavoro (privati) di versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (tipico del settore privato) il contributo (parziale) al finanziamento della spesa relativa al singolo pensionamento anticipato. Non constano norme diverse da quelle citate che prevedano, a parita' di condizioni di rischio derivante dall'esposizione all'amianto, uguali benefici per i lavoratori di imprese appartenenti al settore pubblico (quali le FF.SS. prima della c.d. privatizzazione). Ne consegue che a fronte di una medesima situazione consistita nella esposizione ultra decennale all'amianto sussiste una disparita' di trattamento tra dipendenti privati e non privati, quali quelli delle FF.SS.; disparita' che non trova alcuna giustificazione ragionevole. La chiara ed univoca lettera della norma non consente di applicarla al caso di specie attraverso l'interpretazione estensiva della stessa ovvero per analogia. L'interpretazione della norma appare univoca nel senso di escludere l'applicabilita' al caso di specie, (per altro la conclusione e' supportata anche dal parere del Ministero del tesoro, citato dalle FF.SS.) e non sembra prestarsi ad altre interpretazioni tali da renderla costituzionalmente compatibile con il parametro indicato dall'art. 3 Cost.. Ritiene conclusivamente questo giudicante che l'art. 13, comma 8, cosi' come interpretato possa ritenersi costituzionalmente illegittimo sotto il profilo della irragionevolezza e violi pertanto l'art. 3 Cost. III. - Qualora si ritenga applicabile la norma al caso di specie, e' ipotizzabile un secondo profilo di incostituzionalita' della norma in esame. Il comma 8 attribuisce il beneficio pensionistico ai "lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai 10 anni". L'interpretazione letterale del comma, puo' portare e ritenere che qualsiasi esposizione all'amianto, prescindendo da limiti quantitativi e qualitativi, e dunque da qualsiasi parametro di potenziale rischio di malattia (possibile, probabile o effettivo) sia in se' e per se' sufficiente per godere del beneficio previdenziale, purche' ultradecennale. Tenuto conto degli studi scientifici secondo i quali l'etiologia del mesotelioma pelurico sembra prescindere da ogni soglia di esposizione, e rilevato che dagli studi di settore l'impiego diffuso dell'amianto nelle costruzioni di fabbricati, nella coibentazione di impianti (elettrici, idraulici etc.), nell'uso di tessuti d'amianto ed in altri settori produttivi comporta rischio per chiunque di contrarre malattie da esposizione a fibre d'amianto (in tal senso, in assenza di dati disponibili nel nostro paese, si vedano i dati elaborati in Germania sin dal 1993 dall'Hauptferband Der Berufgenossenshaften, pubblicati in Riv. Inf. e Mal. Prof. nn. 4/5 del 1996 pag. 419 e ss.), sembra potersi concludere che qualsiasi cittadino in quanto dipendente da datore di lavoro privato sia concretamente beneficiario della norma de qua. Questa interpretazione, gia' affermata con sentenza 9 giugno 1997 della pretura di Padova - Est. Campo - e con sententenza 4 dicembre 1997 da pretura Ravenna - Est. Riverso -, in sostanza equipara, sotto il profilo del godimento dei benefici previdenziali, situazioni di fatto assolutamente non omogenee (ossia attribuisce a fatti diversi le medesime conseguenze) atteso che consente il godimento del pensionamento anticipato in presenza tanto di situazioni di possibile rischio da esposizione all'amianto, quanto di situazione di probabile o di sicuro rischio dall'esposizione alle stesse sostanze morbigene, purche' ultradecennale. Ne consegue la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione in forza del quale, se da un lato non possono essere trattate diversamente situazioni identiche, non possono nemmeno essere trattate ugualmente situazioni obiettivamente diverse. Stante la rilevanza nel caso di specie di tale questione, atteso che alla luce di tale interpretazione la quasi totalita' dei ricorrenti indipendentemente dallo svolgimento di specifiche mansioni avrebbe diritto a percepire i predetti benefici (mentre applicando i piu' selettivi parametri della legge n. 277/1991 - che tuttavia si riferiscono alla normativa in materia di prevenzione, mentre la legge in esame ha natura risarcitoria - solo alcuni di essi avrebbero diritto agli stessi benefici, come evidenziato dalla C.T.U.) e la non manifesta infondatezza della stessa.