IL PRETORE
   Nella causa n. 717/96 r.l., promossa da Argenton Ernesto, + 77, con
 avv. Landi e Cristofari, ricorrenti;
   Contro FF.SS. S.p.a. con avv. Porceddu Cilione e Barila, convenuta,
 e l'INPS, con avv. Di Iorio Inail con avv. Consolo e Sicuso, chiamati
 in causa;
                             O s s e r v a
   A scioglimento della riserva il g.l.;
   I.  -  Con  ricorso  depositato  il  15 luglio 1996, 78 lavoratori,
 dipendenti ed ex  dipendenti  delle  F.S.  S.p.a.  presso  l'Officina
 grandi  riparazioni  di  Vicenza (O.G.R.) esponevano di aver lavorato
 e/o di lavorare da oltre un decennio in ambienti di lavoro nei  quali
 hanno subito esposizione alle fibre d'amianto.
   Esponevano  che  le  FF.SS.,  anche  se  soggette all'assicurazione
 obbligatoria di cui al d.P.R. n. 1124/1965, non  erano  obbligate  al
 pagamento   dei   contributi   supplementari   all'Inail  (anche  per
 l'esposizione all'amianto)
  ex art. 127, comma 1, n. 2) d.P.R. citato e cio' sino al 31 dicembre
 1995 allorquando con legge  n.  515/1995,    art.  4,  comma  14,  la
 gestione della relativa assicurazione e' stata attribuita all'Inail.
    Riferivano  di  aver  richiesto  alle   FF.SS. il ricoscimento dei
 benefici pensionistici di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992
 (come modificato dalla legge n. 271/1993),e di  aver  sostanzialmente
 ricevuto  risposta  negativa  da  parte del datore di lavoro il quale
 negava l'applicabilita' della citata normativa ai dipendenti FF.SS.
    Chiedevano l'accertamento dell'esposizione all'amianto  per  tutto
 il  periodo  lavorativo  presso le FF.SS., comunque ultradecennale, e
 per l'effetto il riconoscimento dei  benefici  di  cui  all'art.  13,
 comma  8,  dalla  legge    n.  257/1992, con condanna delle FF.SS. ad
 applicare nei  confronti  dei  ricorrenti  i  benefici  pensionistici
 riconosciuti dalla predetta normativa.
   Si costituivano le FF.SS. S.p.a. eccependo l'inapplicabilita' della
  legge  n.  257/1992  ai  dipendenti  della  convenuta, adeguandosi a
 quanto affermato dal Ministero del tesoro che  riteneva  limitato  il
 godimento  dei  benefici in esame ai lavoratori impiegati nel settore
 privatistico ed iscritti all'A.G.O. gestita dall'Inps.
    Formulava altresi' eccezioni processuali  (nullita'  del  ricorso,
 carenza di interesse ad agire per la maggior parte dei ricorrenti).
    Concludeva per il rigetto del ricorso.
    Integrato  il  contraddittorio  nei  confronti  di  Inps  e Inail,
 disposta  C.T.U.,  depositate  note,  la  causa  veniva  fissata  per
 discussione;   all'udienza  di  decisione  della  causa  il  g.l.  si
 riservava circa la compatibilita' costituzionale della  normativa  in
 esame con riferimento ai dipendenti FF.SS. S.p.a.
   II.  -  L'art.  13,  comma  8  della  legge  n. 257/1992 cosi' come
 modificato dall'art. 1, legge n. 271/1993 afferma: "per i  lavoratori
 che  siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci
 anni,  l'intero   periodo   lavorativo   soggetto   all'assicurazione
 obbligatoria    contro    le    malattie    professionali   derivanti
 dall'esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, e' moltiplicato, ai
 fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5".
   Il  comma  10,  2  periodo  impone  all'impresa, entro 30 gg. dalla
 richiesta  Inps,  di  corrispondere  al  Fondo  pensioni   lavoratori
 dipendenti,   per   ciascun   dipendente   che   ha   usufruito   del
 prepensionamento, un contributo pari al 30% degli  oneri  complessivi
 sostenuti dall'Inps per il predetto beneficio goduto dal lavoratore.
   L'interpretazione  letterale  di  tali commi porta a concludere per
 l'applicazione del predetto beneficio previdenziale esclusivamente ai
 lavoratori (dipendenti ed ex dipendenti) di imprese private:
     cio' si  evince  dal  riferimento,  contenuto  nel  comma  8,  al
 "periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le
 malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita
 dall'Inail".
    Il  riferimento  all'assicurazione  obbligatoria  Inail  cui  sono
 soggette le sole imprese private e  non  anche  quelle  pubbliche,  e
 comunque  non  certo  le  FF.SS.  (sino  al 1 gennaio 1996), porta ad
 escludere che i dipendenti di tali datori di lavoro (e in particolare
 della convenuta) possono godere di tali benefici.
   Anche dal comma 10 si evince che il legislatore ha  avuto  presente
 nell'elaborare  l'art.  13, il settore privato imponendo ai datori di
 lavoro (privati) di versare al Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti
 (tipico   del   settore   privato)   il   contributo   (parziale)  al
 finanziamento  della  spesa   relativa   al   singolo   pensionamento
 anticipato.
    Non  constano  norme  diverse  da  quelle  citate che prevedano, a
 parita'  di  condizioni  di  rischio  derivante      dall'esposizione
 all'amianto, uguali benefici per i lavoratori di imprese appartenenti
 al   settore   pubblico   (quali   le   FF.SS.   prima   della   c.d.
 privatizzazione).
   Ne consegue che a fronte  di  una  medesima  situazione  consistita
 nella esposizione ultra decennale all'amianto sussiste una disparita'
 di  trattamento  tra  dipendenti  privati e non privati, quali quelli
 delle  FF.SS.;  disparita'  che  non  trova  alcuna   giustificazione
 ragionevole.
   La chiara ed univoca lettera della norma non consente di applicarla
 al caso di specie attraverso l'interpretazione estensiva della stessa
 ovvero per analogia. L'interpretazione della norma appare univoca nel
 senso  di escludere l'applicabilita' al caso di specie, (per altro la
 conclusione e' supportata anche dal parere del Ministero del  tesoro,
 citato  dalle FF.SS.) e non sembra prestarsi ad altre interpretazioni
 tali da renderla  costituzionalmente  compatibile  con  il  parametro
 indicato dall'art. 3 Cost..
   Ritiene  conclusivamente  questo giudicante che l'art. 13, comma 8,
 cosi'   come   interpretato   possa   ritenersi    costituzionalmente
 illegittimo  sotto il profilo della irragionevolezza e violi pertanto
 l'art. 3 Cost.
   III. - Qualora si ritenga applicabile la norma al caso  di  specie,
 e' ipotizzabile un secondo profilo di incostituzionalita' della norma
 in esame.
   Il  comma  8  attribuisce il beneficio pensionistico ai "lavoratori
 che siano stati esposti all'amianto per un periodo  superiore  ai  10
 anni".
   L'interpretazione  letterale del comma, puo' portare e ritenere che
 qualsiasi   esposizione   all'amianto,   prescindendo    da    limiti
 quantitativi  e  qualitativi,  e  dunque  da  qualsiasi  parametro di
 potenziale rischio di malattia   (possibile, probabile  o  effettivo)
 sia   in   se'  e  per  se'  sufficiente  per  godere  del  beneficio
 previdenziale, purche' ultradecennale.
    Tenuto conto degli studi scientifici secondo i  quali  l'etiologia
 del  mesotelioma  pelurico  sembra  prescindere  da  ogni  soglia  di
 esposizione, e rilevato che dagli studi di settore l'impiego  diffuso
 dell'amianto  nelle costruzioni di fabbricati, nella coibentazione di
 impianti (elettrici, idraulici etc.), nell'uso di  tessuti  d'amianto
 ed  in  altri  settori  produttivi  comporta  rischio per chiunque di
 contrarre malattie da esposizione a fibre d'amianto (in tal senso, in
 assenza di dati disponibili  nel  nostro  paese,  si  vedano  i  dati
 elaborati   in   Germania   sin   dal   1993   dall'Hauptferband  Der
 Berufgenossenshaften, pubblicati in Riv. Inf. e Mal.  Prof.  nn.  4/5
 del  1996  pag.  419  e ss.), sembra potersi concludere che qualsiasi
 cittadino in quanto  dipendente  da  datore  di  lavoro  privato  sia
 concretamente beneficiario della norma de qua.
    Questa  interpretazione, gia' affermata con sentenza 9 giugno 1997
 della pretura di Padova - Est. Campo - e con sententenza  4  dicembre
 1997 da pretura Ravenna - Est. Riverso -, in sostanza equipara, sotto
 il  profilo  del  godimento dei benefici previdenziali, situazioni di
 fatto assolutamente non omogenee (ossia attribuisce a  fatti  diversi
 le  medesime  conseguenze)  atteso  che  consente  il  godimento  del
 pensionamento anticipato in presenza tanto di situazioni di possibile
 rischio da esposizione all'amianto, quanto di situazione di probabile
 o di sicuro rischio dall'esposizione alle stesse sostanze  morbigene,
 purche' ultradecennale.
   Ne  consegue  la  non  manifesta  infondatezza  della  questione di
 costituzionalita' sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della
 Costituzione in forza del quale, se da un  lato  non  possono  essere
 trattate  diversamente  situazioni  identiche,  non  possono  nemmeno
 essere trattate ugualmente situazioni obiettivamente diverse.
    Stante la rilevanza nel caso di specie di tale  questione,  atteso
 che  alla  luce  di  tale  interpretazione  la  quasi  totalita'  dei
 ricorrenti indipendentemente dallo svolgimento di specifiche mansioni
 avrebbe diritto a percepire i predetti benefici (mentre applicando  i
 piu'  selettivi  parametri  della legge n. 277/1991 - che tuttavia si
 riferiscono alla normativa in materia di prevenzione, mentre la legge
 in esame ha natura risarcitoria  -  solo  alcuni  di  essi  avrebbero
 diritto agli stessi benefici, come evidenziato dalla C.T.U.) e la non
 manifesta infondatezza della stessa.